Conferenza DARWIN DAY UAAR 2012 8: “L’ultima sfida di Darwin: linguistica e genetica per ricostruire il passato umano”

Il Circolo UAAR di Modena in collaborazione con l’ARCI di Modena organizzano

Venerdì 10 Febbraio ore 21

presso il Teatro dei Segni, Via San Giovanni Bosco 150, Modena

una Conferenza sul tema

“L’ultima sfida di Darwin: linguistica e genetica per ricostruire il passato umano”

Relatrice

Dott.ssa Cristina Guardiano

Ricercatore Confermato di Glottologia e Linguistica, Dipartimento di Comunicazione ed Economia, Università di Modena e Reggio Emilia

info: modena@uaar.it, tel: 380 4226811

Locandina, Pieghevole


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CON 6 MILIARDI L’ANNO, L’ITALIA FAREBBE MIRACOLI.

Anche il Circolo UAAR di Modena appoggia la campagna lanciata dall’UAAR nazionale per denunciare l’alto costo della Chiesa pagato dai credenti e dai non credenti, quando invece le religioni dovrebbero essere sostenute solo da chi le professa.

http://www.icostidellachiesa.it/

Ecco il volantino I Costi della Chiesa preparato dal Circolo UAAR di Modena.

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Video della Conferenza UAAR Modena: IL TESTAMENTO BIOLOGICO COME SALVAGUARDIA DELLE PROPRIE CONVINZIONI

Ecco il video della conferenza-dibattito dal titolo IL TESTAMENTO BIOLOGICO COME SALVAGUARDIA DELLE PROPRIE CONVINZIONI tenuta il martedì 29/11/2011 presso la Sala della Loggia Piazza Repubblica 5 Formigine.

Il Testamento Biologico come salvaguardia delle proprie convinzioni from UAAR Circolo di Modena on Vimeo.

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Conferenza UAAR Modena: IL TESTAMENTO BIOLOGICO COME SALVAGUARDIA DELLE PROPRIE CONVINZIONI

Il Circolo UAAR di Modena organizza per il giorno

Martedì 29 Novembre 2011 alle ore 20:45

una conferenza-dibattito sul tema

IL TESTAMENTO BIOLOGICO COME SALVAGUARDIA DELLE PROPRIE CONVINZIONI

confronto tra posizioni laiche e religiose sulle problematiche del fine vita

Partecipano, in qualità di relatori

Don Faustino Pinelli, teologo cattolico

Dr. Giorgio Mortara, Presidente Associazione Medica Ebraica Italia

Dr. Baha din el Ghrewati, neuropsichiatra, Comunità islamica

Dr. Marcello Bettelli, medico di famiglia, UAAR Modena

Modera il giornalista Ermes Ferrari

Saluto dell’Assessore alla Cultura del Comune di Formigine, Prof. Mario Agati

La conferenza si tiene presso la Sala della Loggia, Piazza Repubblica 5, Formigine


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Locandina

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Agevolazioni e leggi a favore della Chiesa

[fonte: http://massimo.solira.org/files/norme_agevolazioni_chiesa.html]

Concordati tra Stato e Chiesa

Il primo Concordato tra lo Stato italiano e i vertici della Chiesa cattolica fu stipulato nel 1929 all’interno dei cosiddetti Patti Lateranensi, comprendenti anche un Trattato: con il Trattato nasceva lo Stato della Città del Vaticano, con il Concordato si stabilivano le relazioni sociali ed economiche tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica riconosciuta come “sola religione dello Stato”; in particolare l’art. 29 del Concordato introduce l’equiparazione, dal punto di vista tributario, degli enti ecclesiastici agli enti di beneficenza, e l’art. 20 rende le merci in transito verso la Santa Sede e i suoi uffici in territorio italiano esenti da dazi. Il concordato venne recepito nella Costituzione della Repubblica Italiana e venne successivamente modificato dagli accordi del 1984, che da un lato eliminavano il carattere esclusivo della religione Cattolica e dall’altro aumentavano i privilegi di cui già godeva.

Otto per mille

La legge che consente alle religioni che hanno stipulato un’intesa con lo Stato di ricevere una parte del gettito IRPEF, in sostituzione del precedente meccanismo della congrua riservato alla sola religione Cattolica, è la 222/1985 scaturita dal secondo Concordato. L’art. 47 ne descrive il meccanismo, specificando che la Chiesa Cattolica è comunque l’unica ad avere il diritto di percepire ogni anno un acconto sulle somme dell’anno successivo. L’art. 49 prescrive che una commissione “dovrebbe” rivedere triennalmente gli importi.
La legge contiene anche un intero titolo, il III, che istituisce un fondo per gli edifici di culto; tale fondo assorbe altri fondi e patrimoni preesistenti ed ha come scopo la tutela e la conservazione degli edifici di culto, composto per la quasi totalità da chiese cedute in comodato d’uso gratuito.

I.C.I.

L’esenzione ICI per le attività della Chiesa Cattolica è garantita dall’art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo 504/1992, il quale include tra le attività esentate quelle di cui all’art. 16, lettera a), della legge che istituisce l’otto per mille. Successivamente il comma 2-bis dell’art. 39 del Decreto legge 223/2006 ha precisato che tale esenzione si applica alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Agevolazioni fiscali generiche

Il D.P.R. 601/1973 introduce diverse agevolazioni fiscali per la Santa Sede e la Chiesa cattolica. In particolare l’art. 2 esenta la Santa Sede dal pagamento di imposte sui redditi dei propri fabbricati, l’art. 3 fa lo stesso con le retribuzioni elargite a ogni titolo e l’art. 6 comma c) riduce del 50% le imposte sui redditi (IRES e IRAP) agli enti con fine equiparato a fini di beneficenza e istruzione. Quest’ultimo articolo è stato sostituito dall’art. 66 comma 8 del Decreto legge 331/1993, convertito in legge 427/1993, che ne conferma e amplia la portata.

I.R.E.S.

L’IRES è regolamentata dal T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con il DPR 917/1986 e successivamente modificato dai Dlgs 247/2005, dal Dlgs 252/2005, e dalle Leggi 248/2005 e 266/2005). L’articolo 149 del T.U.I.R. specifica al comma 1 che nel caso in cui l’ente eserciti prevalentemente attività commerciale perde automaticamente la qualifica di ente non commerciale.
Il comma 4 introduce però l’eccezione per gli enti ecclesiastici e per le associazioni sportive dilettantistiche. L’art. 100 comma 2 lettera d) introduce inoltre il diritto alla deduzione dal reddito degli oneri per spese di manutenzione e restauro dei beni culturali di interesse religioso di cui all’art. 19 del Decreto legislativo 490/1999, e il comma 1 dello stesso articolo consente di dedurre le spese relative a opere e servizi fruibili dai dipendenti per finalità di (tra le altre cose) culto.

I.R.A.P.

L’imposta è stata istituita con Decreto legislativo n. 446/1997. L’art.10 comma 1 prevede che la base imponibile per gli enti non commerciali sia calcolata su base retributiva e che da questa, come confermato dalla risoluzione 12/2000 del Ministero delle Finanze, vanno escluse remunerazioni e congrue dei sacerdoti.

I.V.A.

L’Imposta sul Valore Aggiunto è stata istituita con DPR 633/1972. Il comma 4 dell’articolo 4 considera effettuate nell’esercizio d’impresa solo le cessioni nell’ambito di attività commerciali ad esclusione da quelle effettuate per finalità istituzionali di varie tipologie, tra cui anche quelle religiose. Il comma 7 limita questa esenzione agli enti conformi a determinate clausole, tra cui quella della democraticità da cui vengono però successivamente esentate nel comma 8 le associazioni religiose.

Oneri di urbanizzazione secondaria

I destinatari dei proventi degli oneri di urbanizzazione versati all’amministrazione comunale come contributo per il rilascio del permesso a costruire si dividono in primari e secondari. Il comma 8 dell’articolo 16 del DPR 380/2001 stabilisce che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi anche a chiese ed edifici religiosi (insieme a scuole, aree di verde pubblico, delegazioni comunali, eccetera).

Insegnamento della religione cattolica

L’insegnante di religione cattolica nelle scuole italiane era sempre stato un precario fino al 2003 perché di fatto nominato dal Vescovo, e in quanto tale, in virtù dell’articolo 7 della legge 831/1961, gli veniva riconosciuto un aumento dello stipendio base del 2,5% ogni due anni (successivamente abolito dal CCNL di categoria per tutti tranne che per gli insegnanti di religione). Successivamente l’articolo 53 della legge 312/80 ha introdotto una progressione di carriera per gli insegnanti di religione, e allo stesso articolo fanno riferimento il comma 8 dell’articolo 2 del DPR 209/87 prima, e il comma 7 dell’art. 3 del DPR 399/88 dopo, per introdurre il principio della ricostruzione di carriera per gli insegnanti di religione, che in pratica conferisce loro il diritto di avere uno stipendio equiparato a quello dei colleghi con contratto a tempo indeterminato. Con la legge 186/2003 gli insegnanti di religione sono stati immessi in ruolo, ma l’articolo 1-ter della legge 27/2006 ha permesso loro di conservare comunque gli aumenti acquisiti, che vanno a sommarsi agli scatti di anzianità spettanti con l’immissione in ruolo, e l’informativa 166/2009 diramata dal Ministero delle Finanze estende il calcolo degli aumenti all’intera retribuzione.

Scuole non statali

Con la legge 62/2000 è stata istituita la cosiddetta parificazione scolastica, che di fatto consente di scavalcare il dettato costituzionale che vieta allo Stato di finanziare le scuole private introducendo il “sistema nazionale di istruzione”, comprendente sia le scuole a diretta gestione statale che le paritarie. Le borse di studio vengono assicurate, mediante detrazione fiscale, anche agli studenti delle paritarie (art. 10). L’articolo 8 della legge prevede che alle scuole che si configurano come enti non commerciali venga applicato il relativo regime fiscale che esclude dalla base imponibile contributi dello Stato e fondi raccolti mediante campagne e celebrazioni (articolo 143 comma 3 del T.U.I.R.).
Il buono scuola per gli alunni iscritti alle scuole paritarie venne istituito, per il triennio dal 2003 al 2005, dal Decreto interministeriale dei Ministri dell’Istruzione e delle Finanze così come disposto dal comma 7, dell’articolo 2, della finanziaria 2003 modificato dall’articolo 13 del Decreto legge n. 147/2003.

Oratori

La legge 206/2003 ha conferito agli oratori lo stato di opere di urbanizzazione secondaria esentandoli dal pagamento dell’ICI. Inoltre la legge conferisce agli oratori il diritto di ricevere beni mobili e immobili in comodato d’uso, e da alle regioni la possibilità di erogare contributi agli oratori.

Cappellani nelle Forze Armate

La legge 512/1961 istituisce il servizio di assistenza spirituale nelle forze armate della Repubblica. Tale servizio è a totale carico dello Stato, dalla retribuzione alla pensione, e i cappellani vengono inquadrati con il grado minimo di tenente. All’Ordinario militare spetta il grado di generale di corpo d’armata.

Cappellani nella Polizia di Stato

Il diritto di istituire un servizio di assistenza spirituale nella Polizia di Stato indipendente da quello nelle Forze Armate viene stabilito già dalla legge 121/81 all’articolo 69. Il DPR 92/1991 recepì la prima intesa attuativa del 21 dicembre 1990, ma venne in seguito sostituito dall’intesa del 9 settembre 1999 recepita con DPR 421/1999.

Cappellani nelle carceri

Anche negli istituti carcerari è prevista la figura del cappellano, con relativo ispettorato, e sempre a totale carico dello Stato, TFR e pensione compresi. Le leggi di riferimento sono la 323/1963 per l’ispettore e la 68/1982 per i cappellani (che sostituisce il Regio decreto n. 1758 del 30 ottobre 1924).

Assistenti religiosi negli ospedali

In base all’articolo 35 del DPR 128/1969 gli ospedali sono obbligati a dotarsi di un servizio di assistenza religiosa cattolica a proprio carico. Per altre confessioni la direzione sanitaria provvede su richiesta dell’infermo.

Previdenza sociale

Per il clero ed i ministri di culto è stato istituito un apposito fondo pensionistico con legge 903/1973; modifiche successive al fondo, e in particolare all’importo del contributo statale definito nell’articolo 21, sono intervenute con l’articolo 4 della legge 54/1982 e l’articolo 42 della legge 488/1999. L’accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede del 16 giugno 2000, successivamente recepito con la legge 244/2003 con relativo impegno di spesa (art. 3 comma 1), garantisce ai dipendenti del Vaticano e di enti centrali della Chiesa Cattolica, e ai loro familiari, trattamenti assicurativi e pensionistici.

Pubblicità

Il Dpr 639/1972 prevede numerose agevolazioni tariffarie per affissioni e insegne a contenuto religioso.

Contributi ad emittenti radiofoniche

La finanziaria 2005, convertita in legge 311/2004, all’articolo 213 fissa in un milione di euro il contributo alle radio di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge 350/2003. Quest’ultima legge (la finanziara 2004) al tale comma individua le “emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario”, che allo stato attuale sono solo due: Radio Maria e Radio Padania.

Consumo idrico della Santa Sede

Lo Stato di Città del Vaticano ha diritto, in forza dell’articolo 6 del Concordato del 1929, ad una “adeguata dotazione di acque in proprietà”. Nulla viene stabilito in merito agli oneri accessori e allo smaltimento delle acque reflue, e questo porta in seguito ad un contenzioso con l’Acea, ente gestore, che il governo italiano risolve con il comma 13 dell’articolo 3 della legge 350/2003 (vedi paragrafo precedente). Il DPCM del 23 aprile 2004 fissa importo e modalità di calcolo di quanto dovuto dallo Stato all’Acea; in particolare viene erogata la somma di 17,3 milioni di euro per il ripianamento dei debiti dal 1998 al 2003, al netto del contributo anno di 1,1 milioni di euro versati dalla Santa Sede.

Imprese sociali

Un’impresa sociale è un’impresa che offre beni e servizi senza la possibilità di redistribuire i suoi utili e godendo della limitata responsabilità patrimoniale dei suoi soci. Questa forma d’impresa è regolamentata dal Decreto legislativo 155/2006 che al comma 3 dell’articolo 1 consente agli enti religiosi di diventare impresa sociale anche solo parzialmente (normalmente solo gli enti democratici possono acquisire il titolo di impresa sociale).

Leggi locali a favore della chiesa

Abruzzo

Oratori

Basilicata

Oratori

Calabria

Oneri di urbanizzazione secondaria

Oratori

Campania

Oratori

Emilia-Romagna

Oratori

Oneri di urbanizzazione secondaria

Friuli-Venezia Giulia

Oratori

Contributi per edilizia di culto

Lazio

Oratori

Liguria

Oratori

Lombardia

Oratori

Oneri di urbanizzazione secondaria

Marche

Oratori

Molise

Oratori

Piemonte

Oneri di urbanizzazione secondaria

Oratori

Puglia

Oratori

Sardegna

Oneri di urbanizzazione secondaria

Oratori

Sicilia

Oratori

Trento (provincia autonoma)

Oratori

Umbria

Oratori

Valle d’Aosta

Oratori

Veneto

Oratori

Oneri di urbanizzazione secondaria

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Vescovo di Modena invitato all’iniziativa ‘Settembre Pedagogico’ a Spilamberto

Il circolo UAAR di Modena stigmatizza il comportamento del consiglio comunale di Spilamberto e del consiglio d’istituto di una scuola pubblica che hanno invitato il vescovo di Modena ad aprire e concludere una loro seduta congiunta.

Questo atto viola il supremo principio di laicità dello Stato e della neutralità delle istituzioni pubbliche rispetto ai diversi orientamenti in campo religioso.

La cosa è tanto più grave anche perché legata all’attività di una scuola, la quale deve formare i cittadini secondo i principi della nostra costituzione e garantire il rispetto e l’eguale dignità di tutte le concezioni religiose e di quelle non religiose evitando gesti di gratuito ossequio verso una particolare confessione.

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Convocazione Riunione Soci Circolo UAAR di Modena il 4/10/2011

E’ indetta la riunione del circolo UAAR di Modena per martedì 4 ottobre 2011 ore 21:00 presso la sede dell’Arcigay (che cortesemente ci ospita) in Via 4 Novembre 40 Modena, vicino piazza Cittadella – Camera del Lavoro CGIL.

Appuntamento per chi non conosce il posto (che non ha insegne esterne) alle ore 20:50 sotto la Camera del Lavoro.

Ordine del Giorno:

Programma di iniziative UAAR Modena per l’autunno inverno 2011-2012 tra cui:

a) conferenze da organizzare presso la facoltà di lettere

b) eventuali iniziative a Carpi dopo la nostra presenza con il tavolo informativo

c) proposte da portare all’assemblea nazionale dei circoli UAAR che si terrà a Senigallia a fine ottobre

Enrico Matacena

380.422.6811

modena@uaar.it

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UAAR Circolo di Modena e Provincia a CARPI

Il circolo UAAR di Modena e Provincia sarà presente con un tavolo informativo a Carpi al mercato in Piazza Martiri nelle mattinate di sabato 10 e sabato 24 settembre 2011.

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UAAR Circolo di Modena e Provincia a PONTE ALTO

Il circolo UAAR di Modena e Provincia sarà presente alla festa provinciale del PD modenese a Ponte Alto da martedì 13 a lunedì 19 settembre 2011, in uno degli stand tra le associazioni nella zona a fianco del Palaconad.

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Il DDL Calabrò ‘La Legge Tortura’ sul fine vita

Esempio di Testamento Biologico

Il DDL Calabrò ‘La legge tortura’ sul fine vita

un attentato alla Costituzione e alla laicità dello Stato di Enrico Matacena

La Costituzione della Repubblica italiana all‘art. 32 afferma: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
.”

E’ quindi evidente ed inequivocabile che nessuna legge può imporre ad un cittadino che viva in Italia trattamenti di cura contro la sua volontà. Si tratta infatti di quello che tecnicamente viene definito come “diritto perfetto” che non ha cioè bisogno di nessuna legge applicativa per essere esercitato.

Ciò nonostante ormai già da oltre un anno è stato approvato dal senato ed è poi approdato alla camera dei deputati il disegno di legge Calabrò. Nel momento in cui scriviamo, tale DDL è passato al vaglio delle varie commissioni della camera dei deputati ed attende di essere calendarizzato per l’aula per le prossime settimane. Esso toglie ai cittadini tale diritto, attribuendolo ai medici, ed imponendo per legge trattamenti sanitari quali l’idratazione e l’alimentazione forzata, anche contro la volontà del paziente.

Esso riprende quasi integralmente le posizioni  della Conferenza Episcopale Italiana,  come quelle espresse dal cardinal Bagnasco che ha dichiarato, aprendo i lavori del Consiglio permanente della CEI a proposito del caso Englaro “che i pronunciamenti giurisprudenziali hanno inopinatamente aperto la strada all’interruzione legalizzata del nutrimento vitale“. Gli ha fatto eco mons. Betori affermando “Preferisco non parlare di testamento biologico ma di fine vita, perchè la vita non è a disposizione di nessuno” ed altrove ancora Betori ”Per la Chiesa  è necessario escludere il principio dell’autodeterminazione del malato sbarrando, così, la strada ad ogni ipotesi di eutanasia”.

Ma vediamo nel dettaglio cosa dice questa proposta  legge, che in sostanza  stabilisce che il cittadino può scrivere le proprie volontà sui trattamenti sanitari ai quali essere sottoposto, ma che tali volontà non contano nulla perché poi i medici fanno quello che vogliono e comunque non possono soddisfare il legittimo desiderio di morire dignitosamente.

Art. 1. (Tutela della vita e della salute)

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase
terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza;

Cosa significa che la vita è indisponibile ? E’ la chiesa cattolica che dice che la vita appartiene a dio e che solo lui, interpretato poi da loro, può decidere come e se toglierla.

E’ l’idea che le persone sono pecorelle da guidare, eterni minorenni sotto la patria potestà della chiesa e dei suoi dogmi.

I principi della nostra Costituzione affermano ben altro:
NON è disponibile la vita ALTRUI, della PROPRIA ogni cittadino può fare l’uso che più ritiene opportuno.

E’ evidente che di fronte ad una persona che in crisi depressiva tenti di gettarsi da un ponte, la si deve soccorrere e convincerla a desistere dal suo intento. Ma questa è cosa ben diversa dal diritto di morire con dignità senza inutili sofferenze. La dignità ed il rispetto della persona sancito dall’art. 32 della Costituzione sono diritti che nessun dogma religioso o legge anticostituzionale ha il diritto di cancellare.

Passiamo all’Art. 3.

L’alimentazione e l’idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

Si commette qui un arbitrio indecente: in varie e occasioni prestigiose voci nel campo medico hanno ribadito che alimentazione ed idratazione forzate SONO CURE a tutti gli effetti E PER TALE MOTIVO A NORMA DELL’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE è il paziente che deve decidere se gli debbano essere somministrate. La legge tortura qui stravolge una verità scientifica per poter aggirare un diritto costituzionale dei cittadini.

Passiamo all’ Art. 7. (Ruolo del medico)

1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.

2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione.

5. Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante ed il medico specialista della patologia. Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza regionale.

Qui si afferma dunque esplicitamente che le volontà del cittadino sottoposto a trattamento sanitario, NON CONTANO NULLA , (anche se esse sono state espresse in dichiarazioni ufficiali!) e che a decidere sono solo i medici, i quali così facendo si assumono una enorme responsabilità che spesso gradirebbero non avere.

E’ quindi evidente il tentativo di sospendere in pratica la Costituzione italiana facendo diventare i cittadini italiani non più soggetti ad essa ma a dei dogmi religiosi imposti dalle gerarchie vaticane.

Questo gravissimo attentato alla Costituzione e alla laicità dello Stato va combattuto con il massimo impegno da tutte le forze non solo laiche, ma che semplicemente si riconoscono nella Costituzione italiana.

Al fine di garantire questo diritto minacciato dal DdL Calabrò, in tutta Italia sono partite iniziative affinché le amministrazioni locali istituiscano il registro comunale (od in qualche caso, come a Cagliari, provinciale) dei testamenti biologici. Si consente così ai cittadini di poter depositare le proprie volontà riguardo i trattamenti che essi desiderano ricevere nel  caso vengano a trovarsi in situazione di grave malattia invalidante nella quale siano impossibilitati ad esprimere la loro volontà, stato vegetativo ecc.

L’approvazione dei registri comunali dei TB ha due fondamentali effetti:

- un effetto politico, ribadendo la volontà di cittadini ed enti locali di godere del diritto di libertà di cura sancito dalla Costituzione;

- un effetto giuridico, in quanto anche di fronte a qualsiasi provvedimento legislativo che pretenda di limitare questo diritto, l’avere un documento che esprima in modo chiaro ed inequivocabile la volontà della persona, può essere fatto valere in fase di contenzioso, spazzando via qualsiasi pretesa di asserire la mancanza di certezza della sua volontà.

Su questo aspetto è bene ricordare la sentenza della magistratura sul caso Englaro. In tale  vicenda infatti è stato infatti stabilito che una volta appurate le volontà del paziente (in qual caso addirittura attraverso testimonianze di amici e parenti) bisognava rispettarle.

A maggior ragione quindi se tali volontà sono espresse in un documento ufficiale depositato presso il comune!

Del resto, come hanno affermato illustri costituzionalisti tra cui ad es. Stefano Rodotà  l’art. 32 della Costituzione sancisce un “diritto perfetto” che non ha bisogno di leggi ma solo di regolamenti gestionali per applicarlo.

Molti comuni hanno già da tempo istituito tale registro comunale, Pisa, Genova, Rimini, Torino, S. Arcangelo di Romagna, a Bologna  la situazione si è bloccata a causa dello scioglimento del consiglio comunale, Modena dove oltre al comune capoluogo il registro del TB è stato approvato anche in provincia, tra gli altri a Formigine, Maranello, Nonantola, Spilamberto, Savignano.

In numerosi comuni sono state presentate petizioni popolari o sono state approvate delibere che aspettano regolamenti attuativi.

E’ indispensabile che un numero sempre maggiore di comuni istituiscano registri comunali dei testamenti biologici.

Questa battaglia infatti permette di avere un CONSENSO DI MASSA per la difesa di un diritto di laicità garantito dalla Costituzione.

DA STATISTICHE DI AUTOREVOLI ISTITUTI l’80% DEI CITTADINI ITALIANI E’ PER L’AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA (ed addirittura il 50% per l’eutanasia).

La chiesa e le forze politiche che si schierano contro di essa vanno a scontrarsi contro una volontà laica di massa. Se le forze laiche si muovono in modo intelligente questa battaglia per imporre la legge Calabrò può diventare per la chiesa e per le forze clericali, un autogol come lo fu la sconfitta ai referendum contro il divorzio e contro l’aborto.

E’ da osservare infatti che il problema del fine vita, riguarda tutti i cittadini, sia come possibilità di rimanere personalmente in stato vegetativo o altro, sia come situazione familiare dove un congiunto si possa trovare in una simile condizione.

E qui c’è una differenza tra questa battaglia ed altre, sia pur nobilissime, come quella ad esempio sulla fecondazione assistita, che comunque non coinvolgendo che piccole minoranze, non riescono a suscitare quell’interesse così diffuso come invece accade per il tema del testamento biologico.

Due brevi  ultime considerazioni.

Prima considerazione, la legge Calabrò è probabile che venga fortemente modificata alla camera e se ciò non accadesse essa verrebbe poi rapidamente smantellata dalla Corte Costituzionale.

L’affossamento di una legge impopolare e clericale potrebbe rappresentare un ritorno all’offensiva delle forze laiche e democratiche in questo paese.

Seconda considerazione, la situazione nei comuni riguardo i registri dei TB.

Pochissimi sono i comuni governati dal centro destra che hanno istituito un  registro comunale dei testamenti biologici.

Dove governano forze di centrosinistra qualche volta alcuni singoli  esponenti di centrodestra hanno votato a favore dei TB oppure hanno fatto un’opposizione non particolarmente dura.

Però solo alcune encomiabili amministrazioni di centrosinistra hanno approvato i registri dei TB. Spesso le divisioni interne al PD con gli ostacoli posti dall’ala ex margherita hanno od impedito l’approvazione come nel clamoroso caso di Terni ed anche in quello di Carpi (MO) oppure hanno imposto soluzioni di compromesso come a Pavullo e Vignola in provincia  di Modena, dove i cittadini non possono depositare il proprio testamento biologico in comune, ma solo fare registrare che un loro fiduciario ne detiene una copia.

In altri casi, addirittura si organizzano convegni e dibattiti, e si preferisce limitarsi a chiacchierare senza prendere nessuna delibera di giunta o di consiglio.

Talvolta questa battaglia ha invece sortito l’effetto di scatenare una resa dei conti tra l’ala più ambigua e filoclericale del PD e quella di maggiore tradizione laica.

In fondo questa battaglia per l’autodeterminazione terapeutica, per il fatto di ricevere un così  largo consenso di massa tra i cittadini, ha spesso costretto le forze politiche a livello locale ad uscire dall’ambiguità ed a fare i conti con il loro abituale servilismo verso la chiesa cattolica. E’ da auspicare che tali dinamiche all’interno delle forze politiche si riscontrino anche nell’imminente dibattito parlamentare. Anche tra le forze del centro destra.

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